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Strudenti Disabili All'Università

 Introduzione
 Cap.1 Trenta anni di integrazione
 Cap. 2 La legislazione italiana in materia d’integrazione scolastica e culturale
 Cap. 3 L’accoglienza degli studenti disabili nell’Ateneo leccese
 Cap. 4 Percezione della disabilità nella popolazione universitaria leccese
 Cap. 5 Analisi dell’integrazione degli studenti disabili dell’Università di Lecce
 Cap. 6 Le voci di alcuni studenti universitari disabili frequentanti l’Ateneo di Lecce
 Conclusioni
 Appendice A - Lettera di presentazione inviata con il testo del questionario
 Appendice B - Il Questionario
 Appendice C - Le brevi interviste a studenti e docenti
 Appendice D - Schema interviste
 Ringraziamenti
 Bibliografia

2.6 La legge n° 17 del 28/01/99

Con l’emanazione della Legge 28 gennaio 1999, n. 17, “Integrazione e modifica della Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104”, l’impegno delle Università Italiane, nei confronti degli studenti universitari disabili, si è fatto più intenso e sistematico, non solo nella direzione dell’abbattimento delle barriere alla mobilità e del riconoscimento di particolari agevolazioni contributive, ma anche in un diretto sostegno alla persona attraverso un insieme di azioni concrete, destinate progressivamente ad arricchirsi e ad affinarsi. Tra l’altro, le Università Italiane sono tenute a dotarsi di una serie di sistemi, informatici, robotica e telematici (oltre a sistemi tecnici tradizionali), atti a ridurre l’eventuale svantaggio degli studenti universitari disabili nell’approccio alle prove di accertamento e nella fruizione dei materiali didattici. La scarsa attenzione prestata finora al problema in ambito universitario a livello nazionale, e la grande varietà di problematiche individuali, aprono numerosi spunti di discussione e di analisi in merito alle soluzioni tecniche più idonee da sviluppare e da mettere in atto per agevolare l’integrazione degli studenti universitari disabili. All’articolo 16, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5, è stato aggiunto il seguente punto: “Le Università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo”. Il momento gestionale è uno dei più delicati per un corretto ed efficace funzionamento del “Servizio disabili di Ateneo”, poichè in esso si intrecciano competenze di merito con elementi di responsabilità e di capacità tecnico-amministrative. In questo raccordo il Delegato svolge un ruolo chiave. A lui si richiede innanzitutto capacità di organizzare il servizio in tutte le sue articolazioni, individuare il fabbisogno, decidere in ultima istanza come intervenire, e a favore di chi. Al Delegato fa inevitabilmente capo la responsabilità “politica”, e, a seconda dell’organizzazione, anche la responsabilità patrimoniale dell’uso delle risorse. La nostra legislazione a favore dell’integrazione scolastica dei disabili è considerata a livello internazionale all’avanguardia, ma spesso, sappiamo che difetta nella fase applicativa. Ciò è avvenuto anche per quanto riguarda l’intervento e l’impegno delle Università. I programmi che si stanno sviluppando nei vari organismi internazionali sono numerosi e le Università hanno potenzialità e risorse in termini scientifici non sempre canalizzate a questi tipi di intervento. C’è l’esigenza di una continuità anche in termini educativi e formativi tra la Scuola e l’Università. Il raccordo con gli Enti locali e le Regioni è risultato fondamentale per garantire il diritto allo studio dei disabili, come la partecipazione ai programmi di formazione e inserimento lavorativo da parte delle Università è divenuta una necessità imprescindibile per realizzare il pieno inserimento sociale del disabile.





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Prima Pubblicazione: 23 luglio 2003
Ultimo Aggiornamento: 09 Ottobre 2007
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