2.6 La legge n° 17 del 28/01/99
Con l’emanazione della Legge
28 gennaio 1999, n. 17, “Integrazione e modifica della Legge-quadro
5 febbraio 1992, n. 104”, l’impegno delle Università Italiane, nei confronti
degli studenti universitari disabili, si è fatto più intenso e sistematico,
non solo nella direzione dell’abbattimento delle barriere alla mobilità
e del riconoscimento di particolari agevolazioni contributive, ma anche
in un diretto sostegno alla persona attraverso un insieme di azioni concrete,
destinate progressivamente ad arricchirsi e ad affinarsi. Tra l’altro, le
Università Italiane sono tenute a dotarsi di una serie di sistemi, informatici,
robotica e telematici (oltre a sistemi tecnici tradizionali), atti a ridurre
l’eventuale svantaggio degli studenti universitari disabili nell’approccio
alle prove di accertamento e nella fruizione dei materiali didattici. La
scarsa attenzione prestata finora al problema in ambito universitario a
livello nazionale, e la grande varietà di problematiche individuali, aprono
numerosi spunti di discussione e di analisi in merito alle soluzioni tecniche
più idonee da sviluppare e da mettere in atto per agevolare l’integrazione
degli studenti universitari disabili. All’articolo
16, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5, è stato aggiunto
il seguente punto: “Le Università, con proprie disposizioni, istituiscono
un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito
dell’ateneo”. Il momento gestionale è uno dei più delicati per un corretto
ed efficace funzionamento del “Servizio disabili di Ateneo”, poichè in esso
si intrecciano competenze di merito con elementi di responsabilità e di
capacità tecnico-amministrative. In questo raccordo il Delegato svolge un
ruolo chiave. A lui si richiede innanzitutto capacità di organizzare il
servizio in tutte le sue articolazioni, individuare il fabbisogno, decidere
in ultima istanza come intervenire, e a favore di chi. Al Delegato fa inevitabilmente
capo la responsabilità “politica”, e, a seconda dell’organizzazione, anche
la responsabilità patrimoniale dell’uso delle risorse. La nostra legislazione
a favore dell’integrazione scolastica dei disabili è considerata a livello
internazionale all’avanguardia, ma spesso, sappiamo che difetta nella fase
applicativa. Ciò è avvenuto anche per quanto riguarda l’intervento e l’impegno
delle Università. I programmi che si stanno sviluppando nei vari organismi
internazionali sono numerosi e le Università hanno potenzialità e risorse
in termini scientifici non sempre canalizzate a questi tipi di intervento.
C’è l’esigenza di una continuità anche in termini educativi e formativi
tra la Scuola e l’Università. Il raccordo con gli Enti locali e le Regioni
è risultato fondamentale per garantire il diritto allo studio dei disabili,
come la partecipazione ai programmi di formazione e inserimento lavorativo
da parte delle Università è divenuta una necessità imprescindibile per realizzare
il pieno inserimento sociale del disabile.
|